Il Preposto alla Sicurezza è una figura chiave nel sistema di prevenzione aziendale, definita dal D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro), come modificato e integrato (in particolare dalla Legge n. 215/2021).
Chi è il Preposto alla Sicurezza (D.Lgs. 81/08, Art. 2, comma 1, lettera e)
Il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, ha il compito di:
Sovrintendere all'attività lavorativa.
Garantire l'attuazione delle direttive ricevute dal datore di lavoro o dal dirigente.
Controllare la corretta esecuzione delle direttive da parte dei lavoratori.
In sostanza, è la persona che esercita un'attività di vigilanza e supervisione diretta sui lavoratori e sull'applicazione delle misure di sicurezza nell'area di sua competenza. Può essere nominato formalmente ("preposto di diritto") o svolgere di fatto le funzioni di supervisione ("preposto di fatto", previsto dall'Art. 299 del D.Lgs. 81/08).
Cosa deve fare: Obblighi del Preposto (D.Lgs. 81/08, Art. 19)
Gli obblighi principali del preposto, in riferimento alle attività lavorative, sono:
1. Vigilanza e Correzione Immediata
Vigilare affinché i lavoratori sotto la sua direzione o supervisione rispettino gli obblighi di legge (es. utilizzo corretto dei DPI - Dispositivi di Protezione Individuale) e le disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza.
In caso di non conformità comportamentali (es. mancato uso dei DPI o violazione delle procedure):
Intervenire immediatamente per modificare il comportamento pericoloso.
Se l'inosservanza persiste, interrompere l'attività del lavoratore e informare i suoi superiori diretti (datore di lavoro e/o dirigente).
2. Intervento e Segnalazione in caso di Pericolo
3. Informazione e Addestramento
Informare immediatamente i lavoratori esposti a un pericolo grave e immediato sulla natura del rischio e sulle misure adottate o da adottare.
Richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori possano abbandonare il posto di lavoro o la zona pericolosa in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile.
Verificare che solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico.
Assicurare che le misure di sicurezza siano state adottate prima che i lavoratori si impegnino in attività che potrebbero esporli a un pericolo grave e immediato.
4. Formazione
Durata Primo corso: Minimo 12 ore, rispetto alle 8 ore precedenti.
Contenuti: Approfondisce compiti, obblighi, gestione dei rischi, comunicazione con lavoratori e altri soggetti della prevenzione, conformità normativa e gestione degli incidenti.
Modalità di erogazione: In presenza o in videoconferenza sincrona. L'e-learning è escluso per la formazione completa.
Aggiornamento: Successivamente, è previsto un aggiornamento biennale di 6 ore.